I.C.S. SIMONA GIORGI – Milano

ORGANI COLLEGIALI

TITOLO 2 – ORGANI COLLEGIALI

Art.1  NORME GENERALI

Il presente Regolamento è emanato in coerenza e rispetto del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.- Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. (Pubblicato nel Suppl. ord. alla G.U. 13 settembre 1974, n. 239) e L. 24 dicembre 1993, n. 537, art.4; DPR. 9 ottobre 1990, n. 309.

Art.2 FUNZIONE DIRETTIVA

Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo. In particolare, al personale direttivo spetta:

  1. la rappresentanza dell’Istituto;
  2.  presiedere il Collegio dei docenti, il Consiglio di Garanzia, il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i Consigli di classe, la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto;
  3. curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di istituto;
  4. procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’istituto e delle proposte del Collegio dei docenti;
  5. promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà d’insegnamento, insieme con il Collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito dell’istituto;
  6. adottare o proporre, nell’ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente e non docente;
  7. coordinare il calendario delle assemblee nell’istituto;
  8. tenere i rapporti con l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno competenze relative all’istituto e con gli organi del distretto scolastico;
  9. curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psicopedagogico;
  10. curare l’attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico, l’ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell’orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
  11. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal Dirigente Scolastico in qualità di Collaboratore Vicario.

Art.3 CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto esercita la propria sfera d’azione per quanto attiene la programmazione della vita e dell’attività della scuola.

3.1 COMPITI

  1. Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante e 8 rappresentanti dei genitori, il Dirigente Scolastico.
  2. I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal Collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.
  3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
  4. Il Consiglio di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
  5. Può essere eletto anche un vicepresidente, con le stesse modalità del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
  6. Il Consiglio di istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta da un docente, da un non docente e da due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza dell’istituto, e il Direttore dei servizi generali amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.
  7. Le riunioni del Consiglio e della Giunta hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.
  8. Il Consiglio di istituto e la Giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.
  9. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
  10. Le funzioni di segretario del Consiglio di istituto sono affidate dal presidente a un membro del Consiglio stesso.
  11. Il Consiglio di Istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto.
  12. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe e di Interclasse, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
    1. adozione del Regolamento interno dell’istituto che dovrà, fra l’altro, stabilire le
      modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima;
    2. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni.
    3. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambienta;
    4. criteri generali per la programmazione educativa;
    5. criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, visite e viaggi d’istruzione;
    6. promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
    7. partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
    8. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’Istituto.
  13. Il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione di esse ai singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.
  14.  Il Consiglio di Istituto esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento, esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici, delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette all’educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.
  15.  La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto d’iniziativa del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle delibere.
  16. I gruppi di studio e di lavoro di circolo e di istituto sono costituiti a cura del Dirigente Scolastico, sentiti il Consiglio d’istituto e il Collegio dei docenti.
  17. Nella costituzione e nella promozione delle attività dei gruppi di studio e di lavoro di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico tiene conto delle particolari esigenze espresse nel territorio e nella scuola, avendo cura di integrare comunque l’attività dei predetti gruppi di studio e di lavoro con quella di analoghe aggregazioni preesistenti nell’istituto, al fine di non disperdere in ogni caso le eventuali esperienze efficacemente condotte e consolidate.

3.2 CONVOCAZIONE

  1. La prima convocazione del Consiglio d’istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
  2. L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente del Consiglio d’Istituto stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.
  3. L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto e comunicato con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
  4. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all’albo.

3.3 VALIDITÀ E DURATA DELLE SEDUTE

  1. La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
  2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
  3. Il numero legale deve sempre sussistere durante la seduta, pena l’invalidazione delle delibere.
  4. Il Presidente fissa l’Ordine del Giorno e individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta.
  5. E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’ordine del giorno nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione.
  6. Gli argomenti indicati nell’ordine del giorno sono tassativi. Se l’Organo Collegiale delibera all’unanimità di tutti i suoi componenti presenti, si possono aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio d’Istituto che devono essere adottate su proposta della Giunta di cui all’ art. 4.
  7. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso ordine del giorno.

3.4 MOZIONE D’ORDINE

Prima della discussione di un argomento all’ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d’ordine per la non discussione (“questione pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.

Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore e uno contro.
Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione dell’argomento all’ordine del giorno al quale si riferisce.

 

3.5 DIRITTO DI INTERVENTO

  • Tutti i membri, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
  • Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
  • Il Presidente può sospendere il diritto di parola in caso di evidente non pertinenza degli argomenti trattati rispetto all’ordine del giorno, in caso di discussione protratta oltre il ragionevole lasso di tempo prevedibile, o di degenerazione della discussione stessa.
  • Le sedute del Consiglio d’istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
  • Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

3.6 DICHIARAZIONE DI VOTO E VOTAZIONI

  • Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
  • Le votazioni sono indette dal Presidente e al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine.
  • Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
  • Le votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete; se deliberato all’unanimità è possibile anche procedere per alzata di mano.
  • Il voto di astensione deve essere conteggiato a favore in caso di approvazione di bilancio preventivo e consuntivo; nelle delibere finanziarie devono sempre essere riportati a verbale i nomi dei votanti.
  • Le deliberazioni possono essere adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto dei Presidente. In caso di delibere finanziarie, approvazione del POF, progetti salute, le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza assoluta.
  • La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
  • Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.
  • I componenti possono proporre risoluzioni dirette a manifestare pareri o definire indirizzi dell’organo su specifici argomenti.
  • Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all’art.7 .

3.7 PROCESSO VERBALE

  • Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’assemblea (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’ordine del giorno).
  • Per ogni punto all’ordine del giorno s’indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). In caso di votazione a scrutinio segreto le schede sono raccolte in una busta e allegate al verbale.
  • Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
  • Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
  • I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
  • A conclusione di ogni seduta del Consiglio d’istituto, i singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell’ordine del giorno della riunione successiva.
  • I verbali delle sedute sono raccolti e custoditi in appositi raccoglitori con pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico o un suo delegato oppure dal Presidente dell’assemblea, per vidimazione.
  • I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico.
  • I verbali delle sedute possono essere redatti direttamente su registro verbali oppure, se prodotti con programmi informatici, essere raccolti, e quindi rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
  • La pubblicità delle delibere del Consiglio d’istituto avviene mediante affissione in apposita sezione del sito dell’istituto contenente i dati oggettivi della seduta (data, luogo, o.d.g., presenti e assenti) e le delibere approvate, riportando il numero dei favorevoli o dei contrari e la dicitura di votazione “a maggioranza” o “all’unanimità”, sottoscritta dal Segretario del Consiglio.
  • Le delibere devono essere pubblicate entro il termine massimo di 5 giorni dalla relativa seduta del Consiglio.
  • Il testo integrale dei verbali, con le discussioni, le analisi, le posizioni personali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è fatta per iscritto.
  • Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
  • Il processo verbale viene letto ed approvato all’inizio della seduta immediatamente successiva come argomento al primo posto dell’Ordine del giorno.

3.8 SURROGA DEI MEMBRI CESSATI

  • Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell’art.22 del D.P.R. 416/74.
  •  Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
  • I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata prevista del Consiglio.
  • I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità ai sensi del comma 12 del presente articolo.
  • Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
  • I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.
  • L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il  dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive e irrevocabili.
  • Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.
  • Derogano dalla presente norma il Collegio docenti e i membri di diritto degli organi collegiali.
  • Un membro del Consiglio d’Istituto assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell’assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio d’Istituto. Ogni consigliere giustifica le sue assenze, attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio d’Istituto.

3.9 PROGRAMMAZIONE

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. Per le riunioni degli Organi Collegiali è previsto un piano di sedute ordinarie.

Art.4  NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA

  • Il Consiglio d’Istituto, nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA e due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
  • E’ possibile procedere all’elezione, con delibera all’unanimità, anche per alzata di mano.
  • Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza dell’istituto, e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
  • La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario a una corretta informazione dei consiglieri.
  • La Giunta esprime pareri non vincolanti per il Consiglio d’Istituto che mantiene la propria autonoma facoltà di introdurre nuovi punti all’ordine del giorno o avvalersi della mozione d’ordine.

Art.5  COLLEGIO DEI DOCENTI

5.1 COMPITI E FUNZIONI

Il Collegio dei Docenti è composto, di diritto, dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituto, compresi i supplenti saltuari, limitatamente alla durata della supplenza, che prestano servizio nell’Istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico va considerato come componente di diversa natura da quella docente, per la rilevanza sul piano didattico che tale figura riveste e per la necessaria funzione di promozione e coordinamento che la Legge stessa gli assegna rispetto ai compiti didattico educativi della scuola.
Il Collegio dei Docenti si caratterizza per una pluralità di competenze, che hanno incidenza soprattutto sul piano didattico educativo; il Collegio dei docenti ha quindi competenza per la programmazione, e la relativa verifica, dell’azione educativa.
La Legge attribuisce al Collegio dei docenti i seguenti poteri: a. deliberanti, b. di propulsione, c. di proposta, d. di verifica e valutazione, e. d’indagine. Il Dirigente Scolastico partecipa, con diritto al voto, a tutte le deliberazioni, a eccezione di quando trattasi di elezione dei rappresentanti dei docenti in altri organi collegiali.

Il Collegio esercita particolari poteri elettivi, partecipando alla formazione di altri organi collegiali e, nell’ambito dell’esercizio delle prerogative di autorganizzazione, possiede poteri di designazione per l’eventuale formazione di commissioni e gruppi di lavoro ai quali affidare compiti istruttori.

Nello specifico il Collegio dei Docenti: a. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. b. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante; c. formula proposte (non vincolanti) al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’istituto; d. esprime pareri (non vincolanti) per l’assegnazione dei docenti alle classi; e. delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in più periodi; delibera inoltre forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie e adotta il calendario di svolgimento dei consigli di classe. f. valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica; g. provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; delibera la scelta delle testate dei quotidiani e dei periodici da porre a disposizione degli studenti; h. adotta o promuove nell’ambito della propria
autonomia, iniziative finalizzate all’ innovazione disciplinate dall’Art.11 del DPR 8\03\99. i. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’istituto; j. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di istituto e può proporre candidature per l’Organo di garanzia; k. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione; l. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento.

Nell’adottare le proprie deliberazioni, il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli d’interclasse/classe.

L’esercizio di tali poteri deliberanti del Collegio si attua tenendo presenti due distinti limiti: 1. gli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato; 2. la libertà d’insegnamento garantita a ciascun insegnante.

5.2 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei docenti s’insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Il collegio docenti può essere convocato in seduta plenaria e congiunta – scuole primarie e scuola secondaria di primo grado – oppure in seduta disgiunta – solo scuole primarie e solo scuola secondaria di primo grado.

Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti Collaboratori. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un
referente/coordinatore.
Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il quale sono state nominate.

5.3 SEDUTE

Il Presidente fissa l’O.d.G., la data di convocazione, l’orario e nomina il segretario verbalizzante.
L’ordine del giorno può essere aggiornato a richiesta dei docenti prima dell’inizio del Collegio.
La convocazione del Collegio deve essere comunicata con 5 giorni di anticipo rispetto la data fissata. La convocazione di un Collegio straordinario, invece, deve avvenire entro 48 ore, tramite comunicazione ai docenti con mezzo idoneo.
Quando l’orario previsto per il termine del Collegio è raggiunto, il Collegio aggiorna la seduta, salvo delibera, a maggioranza semplice, favorevole alla continuazione.
La seduta del Collegio è valida e atta a deliberare quando i docenti presenti sono il 50%+1 del totale. Si vota con maggioranza del 50%+1 o dei 2/3 nei casi di interesse rilevante: a. POFT (2/3) b. LIBRI DI TESTO (2/3) c. COMITATO DI VALUTAZIONE (2/3) d. FUNZIONI STRUMENTALI E LORO RELAZIONI (2/3) e. DURATA DELL’UNITA’ DI LEZIONE (2/3) f. COMMISSIONI 50%+1 g. PROGETTI 50%+1 h. PIANO VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 50%+1

5.4 DIBATTITO COLLEGIALE

Il Dirigente, in qualità di Presidente del Collegio – o in sua vece il docente vicario- fa le sue comunicazioni iniziali nel tempo di 10-15 minuti. I successivi interventi del Presidente saranno contenuti nei tempi e nelle modalità previsti dai punti successivi. Il Presidente potrà inoltre intervenire brevemente per richiamo al regolamento in qualità di moderatore.
Il Presidente coordina gli interventi al dibattito. Ogni docente può fare brevi interventi di tre minuti e solo se pertinenti all’argomento trattato.
Nell’intervento specificherà se trattasi: di richieste di chiarimenti; di proposte in rettifica o in alternativa; di proprio parere a sostegno o rifiuto della proposta. In tal caso è consentito al massimo un intervento.
I docenti hanno diritto di replica, per un tempo massimo di tre minuti.

5.5 VOTAZIONI
Le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne quando siano relative a singole persone: in questo caso il voto è sempre segreto. Non sono valide le delibere che non siano state sottoposte a esplicita votazione e approvazione del Collegio.
Il Dirigente, quale Presidente del Collegio, propone di mettere ai voti tutte le proposte pervenute. I relatori di proposte, prima dell’inizio della votazione, hanno facoltà di ritirare le proprie proposte. Il Presidente mette a votazione le proposte rimaste. Il Presidente chiede di esprimere dapprima il voto favorevole, poi il voto contrario e infine l’astensione.
Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, è votata la singola proposta e approvata con la maggioranza dei votanti.
Se su un singolo argomento esistono due proposte in alternativa, il Presidente mette ai voti le due proposte e sarà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza dei voti.
Se su un singolo argomento esistono più di due proposte, il Presidente mette ai voti tutte le proposte. Qualora nessuna delle proposte abbia ottenuto la maggioranza assoluta, mette ai voti in alternativa le sole due proposte che hanno avuto il maggior numero dei voti; sarà approvata la proposta che ha ottenuto la maggioranza.

5.6 VERBALIZZAZIONE

Il verbale della seduta è messo a disposizione di qualsiasi docente dell’Istituzione che voglia leggerlo, senza impedimenti burocratico-formali. La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi sarà riportato integralmente solo nel caso in cui l’intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi.
Il verbale indicherà l’effettiva durata della seduta, durata da detrarre dal monte ore delle attività collegiali di ciascun docente.
Il verbale sarà letto e votato per approvazione nella seduta successiva del Collegio.
Osservazioni sul verbale sono avanzate in sede di approvazione dello stesso.


Art. 6 COMITATO DI VALUTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEL MERITO E LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE.

6.1 COMPOSIZIONE

Come da Legge 107/15, comma 129, in sostituzione dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
«Art. 11. — (Comitato per la valutazione dei docenti). Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) (Omissis…) due rappresentanti dei genitori per il primo ciclo di istruzione (omissis) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale (Omissis).”

6.2 MANDATO ISTITUZIONALE

La legge 107/15 istituisce il Comitato con il compito istituzionale di individuare i criteri per l’ attribuzione del merito docenti, come da art. 129: “Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”.

6.3 CONVOCAZIONE

Il Comitato di Valutazione viene convocato con atto formale del Dirigente scolastico, che lo presiede, almeno 5 giorni prima della data individuata con l’indicazione dell’o.d.g., sentito il componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale. Le riunioni vengono verbalizzate. Allo scopo, viene individuato un segretario.

6.4 VALIDITA’ DELLE SESSIONI DI LAVORO

Le sessioni di lavoro del CdV sono valide alla presenza della maggioranza dei membri di diritto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti, esclusi gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6.5 SURROGHE E SOSTITUZIONI

In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del CdV, ci si atterrà alle eventuali note esplicative del MIUR per le surroghe del caso, fatto comunque salvo il principio della legittimità delle elezioni da parte degli organismi preposti – come da Legge 107/15 comma 129 – e la legittimità delle riunioni la cui validità è espressa dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto.

6.6 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE

Il CdV definisce i criteri di valorizzazione della funzione docente alla luce del dettato normativo, del POF, del PM e del PTOF di Istituto. I criteri sono rivedibili su richiesta motivata del Ds o/o della maggioranza dei membri validamente eletti nel comitato.

6.7 RACCOLTA DATI

Si ritiene opportuna la raccolta degli elementi valutativi alla luce dei criteri declinati in indicatori attraverso una scheda /format condivisa la cui compilazione viene – previo comunicato specifico del DS – richiesta direttamente ai singoli docenti. Ciò comporta la precisazione ai docenti del fatto

  • che le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e debbono essere
    documentabili/verificabili
  • tali dichiarazioni non escludono, anzi casomai indirizzano, il controllo del DS, cui spetta l’attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato
  • che alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del DS in termini di attribuzione alla luce della loro documentabilità.

6.8 REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è rivedibile su richiesta motivata del Ds e/o della maggioranza dei membri facenti parte, ed in considerazione di ulteriori e successivi chiarimenti da parte del MIUR.

Art. 7  COMMISSIONI TECNICHE

Le Commissioni tecniche svolgono incarichi specifici di ricerca o studio ed eseguono compiti tecnici con nomina del Dirigente Scolastico, oppure su incarico del Collegio dei Docenti che ne designa il referente.
Il Collegio può costituire Commissioni tecniche di cui possono far parte i componenti stessi degli Organi Collegiali e invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori o a quelli della Commissione.
I gruppi di studio e di lavoro di istituto, previsti all’art. 145, comma 2, della legge n. 104/1992, sono costituiti a cura del Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti.

Nella costituzione e nella promozione delle attività dei gruppi di studio e di lavoro di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico tiene conto delle particolari esigenze espresse nel territorio e nella scuola, avendo cura di integrare comunque l’attività dei predetti gruppi di studio e di lavoro con quella di analoghe aggregazioni preesistenti nell’istituto, al fine di non disperdere in ogni caso le eventuali esperienze efficacemente condotte e consolidate.
Le commissioni possono svolgere la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. A esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro referente, in merito al lavoro svolto e alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione è redatto sintetico verbale, che deve essere trasmesso al Dirigente Scolastico.

Art. 8  COMMISSIONI MISTE
Nell’Istituto si formano Commissioni miste genitori/docenti, di durata annuale. I membri restano in carica fino alla nomina delle nuove Commissioni, fatta salva la necessità di concordare con la Dirigenza.
Scolastica i tempi, le modalità e i procedimenti di accesso e di permanenza nelle strutture all’inizio di ogni anno scolastico.

  1. Commissione Mensa, che dovrà operare nel rispetto delle norme del presente regolamento e in quelle contenute nel regolamento emanato annualmente dal Comune di Milano. La commissione può funzionare anche senza la presenza dei docenti.
  2. Commissione Biblioteca.
  3. Commissione Scuola in Festa.

I docenti che appartengono a queste Commissioni sono designati dal Collegio dei docenti.

I genitori che intendono partecipare a queste Commissioni faranno richiesta al Dirigente ogni anno scolastico, firmando una liberatoria alla scuola relativa ad eventuali rischi e alla normativa sulla sicurezza, da rispettare durante la permanenza nei locali scolastici. Il Dirigente si riserva di accettare le candidature. Ogni genitore partecipante alle Commissioni dovrà farsi riconoscere all’ingresso dell’edificio scolastico, indossando un badge di riconoscimento che dovrà essere visibile durante la permanenza negli edifici scolastici.
In ogni commissione dovrà essere designato un delegato/coordinatore dei genitori e un delegato/coordinatore dei docenti (scelto dal Collegio come referente di commissione).
Le commissioni saranno presiedute dal D.S. e, in sua sostituzione, dal docente e dal genitore designati.
Le commissioni decadono al termine di ogni anno scolastico.

8.1 COMMISSIONE MENSA

All’interno della Commissione deve essere nominato:

1 Referente nominato nel corso della prima riunione che convocherà e presiederà le sedute della stessa.
1 segretario, cui compete la redazione dei verbali delle riunioni svolte.
Ogni membro dovrà essere sostituito qualora abbia dato le proprie dimissioni scritte o sia stato assente tre volte consecutive, senza aver inviato motivata giustificazione.
Le riunioni della Commissione devono essere convocate in accordo col Dirigente scolastico.
In caso d’irregolarità quali: scarsa igiene, corpi estranei trovati negli alimenti, cibi non contemplati dal capitolato, dovrà essere informato tempestivamente e tramite la scheda prevista dal regolamento comunale il Dirigente scolastico (o suoi collaboratori), il quale provvederà, per quanto di sua competenza, a inoltrare la comunicazione agli organi preposti.

Art. 9 CONSIGLI DI CLASSE E INTERCLASSE

9.1 LEGITTIMAZIONE

I Consigli di Classe e di Interclasse sono composti dal Dirigente Scolastico e dai docenti di ogni singola classe compresi i docenti di sostegno, che sono contitolari delle classi interessate. Ai Consigli di classe e di interclasse partecipano a pieno titolo anche i docenti delle attività alternative destinate agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Dei Consigli di Classe e di Interclasse fanno anche parte i rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle classi. Essi sono così articolati:
a) semplici, formato dai soli docenti;
b) composti, formato dai docenti e dai rappresentanti dei genitori.

I Consigli di Classe e di Interclasse composti si riuniscono non meno di due volte l’anno.

9.2 COMPITI

Ai Consigli di classe e di interclasse, con la sola presenza dei docenti, spettano le competenze relative:
Alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari; in particolare:
attribuiscono la responsabilità per lo sviluppo delle competenze a ogni docente tenendo conto delle proposte dei decenti membri e delle indicazioni stabilite nei vari Dipartimenti;
definiscono le competenze in relazione alle discipline, le metodologie idonee e gli strumenti in relazione alle situazioni iniziale delle classi – Piano di studio della classe – e alle indicazioni generali dei Dipartimenti nella Scuola secondaria;
controllano che per tutte le competenze del profilo siano previste congrue attività di sviluppo e di integrazione; in itinere controllano lo sviluppo dei Piani di studio e delle Programmazioni delle classi anche in rapporto alla tempistica stabilita a inizio anno e ai risultati attesi in relazione alle competenze definite;
pianificano interventi di potenziamento, consolidamento, recupero in itinere;
Alla definizione di un comportamento comune nei confronti degli studenti nei vari momenti della vita scolastica;
Alle valutazioni periodiche e finali degli alunni delle classi.
I Consigli di classe e di interclasse composti hanno i compiti di:

  • formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica;
  • proporre e farsi promotori di iniziative di sperimentazione;
  • proporre attività culturali e formative che integrano l’insegnamento curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di mostre, teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni, visite aziendali, partecipazione degli alunni a stage, concorsi;
  • agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

9.3 COMPITI DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

I docenti, come membri dei Consigli di Classe e di Interclasse devono:

  • assumersi la responsabilità dello sviluppo delle competenze così come stabilito in seno ai Consigli;
  • individuare le competenze per le quali la loro disciplina e il loro intervento concorrono allo sviluppo e quelle per le quali sono di riferimento;
  • redigere per ogni loro classe il Piano della classe o la Programmazione della loro discipline – insieme di competenze, conoscenze, abilità che si incarica di sviluppare – suddivise in Unità di Apprendimento, risultati attesi, tempistica, metodologie, verifiche e criteri di valutazione – tenendo conto della situazione in ingresso delle classi, delle linee comuni definite nei Consigli di appartenenza e delle indicazioni generali dei loro Dipartimenti, nella scuola Secondaria;
  • definire con altri docenti le eventuali Unità di Apprendimento interdisciplinari e redigere il Piano di sviluppo delle competenze per le quali costituiscono riferimento.
  • I docenti di sostegno, essendo contitolari delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica nonché alla elaborazione e verifica delle attività di competenza del Consiglio (art.915 del D.L. 16 aprile 1994 n.297).

9.4 CONVOCAZIONE

I Consigli di classe e di interclasse si riuniscono secondo i Piani delle Attività proposto dal Dirigente Scolastico e deliberati dal Collegio dei Docenti nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle quaranta ore; di norma se ne svolgono almeno uno per ogni periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico. Possono anche essere convocati su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei loro membri. La convocazione viene fatta dal Dirigente scolastico con preavviso scritto almeno 5 giorni prima ( 2 gg. In caso di urgenza) e con indicazione dell’ordine del giorno, dell’ora di inizio e della durata. Gli avvisi di convocazione possono essere cumulativi per gli insegnanti e sono personali per i singoli genitori componenti il Consiglio.
I Consigli si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni.

9.5 FUNZIONAMENTO E VERBALIZZAZIONE

I Consigli di classe e di interclasse sono presieduti dal Dirigente Scolastico o dal docente delegato (coordinatore di classe). La delega può essere data in via preventiva, all’inizio di ciascun anno scolastico, divenendo efficace, di volta in volta, in caso di assenza del Dirigente. Il Presidente o suo delegato assicura il corretto e proficuo funzionamento del Consiglio. In particolare:

  • a inizio di ciascuna seduta legge l’O.d.g., dà la parola, guida e modera la discussione, cura l’ordinato svolgersi della discussione sui punti posti all’Od.g., regolando gli interventi dei presenti nel rispetto dei tempi previsti dalla seduta e del Regolamento;
  • invita a non turbare o impedire il regolare svolgimento della seduta e, se necessario, allontana i disturbatori;
  • verifica che la verbalizzazione sia condotta in modo corretto in quanto è responsabile del contenuto dei verbali delle riunioni.

Fermo restando che ogni componente del Consiglio ha diritto di parola e che il Presidente deve garantire a tutti la possibilità di esprimere le proprie opinioni, si ritiene opportuno e utile che:

  • gli interventi siano attinenti ai punti all’O.d.G. messi in discussione e non dispersivi;
  • ogni docente si esprima in modo chiaro e conciso, evitando inutili ripetizioni;
  • si eviti assolutamente di parlare di situazioni riferibili ad un unico alunno in sede di Consiglio completo, a meno che non si verifichino situazioni particolari che sono già note ai genitori dell’alunno in questione e riguardo alle quali i genitori sono stati informati della decisione di portarle in Consiglio.

9.5.1 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE
Il verbale deve contenere:

  • luogo, data, ora di inizio-fine della riunione;
  • presenti, assenti, eventuali ritardi e/o insegnanti che lascino la riunione con anticipo autorizzati dal Dirigente Scolastico, nome del Presidente e del verbalizzante;
  • elenco dei punti all’O.d.G;
  • sintesi della trattazione dei singoli punti all’O.d.G;
  • delibere prese dal C.d.C. con l’indicazione di unanimità/maggioranza, quando richiesto;
  • approvazione del verbale precedente con l’indicazione di unanimità/maggioranza.

Il verbale può contenere:

  • sintesi degli interventi dei singoli docenti (se il docente interessato ne fa richiesta, se ritenuto opportuno dal Presidente e se approvato dalla maggioranza dei presenti);
  • nomi dei docenti contrari alle delibere (se il docente interessato ne fa richiesta);
  • allegati inerenti i punti all’O.d.G.: documenti, mozioni, integrazioni, modifiche a parti ben specificate del verbale; il materiale cartaceo deve essere presentato entro la fine della seduta e sottoposto all’approvazione dei presenti.

9.5.2 TERMINE DELLA SEDUTA

Il Presidente dichiara sciolta la seduta quando sono stati discussi tutti i punti all’O.d.g.
Il rispetto del suddetto Regolamento è un atto dovuto, in quanto deliberato dagli organi competenti.

9.6 VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE  DELIBERAZIONI DEL C.d.C. (escluse operazioni di scrutinio)

  • Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare;
  • Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi; la votazione è da ritenersi valida solo se la somma dei voti favorevoli e contrari è pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente;
  • Le votazioni si effettuano per alzata di mano.
  • Le delibere hanno valore esecutivo immediato.

 

9.7 VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE  DELIBERAZIONI DEL C.d.C. (durante le operazioni di scrutinio)

  • Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti gli aventi diritto a partecipare o dei loro sostituti nominati dal Dirigente scolastico.
  • Nella Scuola Secondaria, i docenti sono invitati a:
  • inserire i voti numerici in decimi secondo le modalità dello scrutinio elettronico almeno un giorno prima della data dello scrutinio;
  •  durante lo scrutinio finale, consegnare per tutte le classi terze, i programmi svolti, in duplice copia, firmati dal docente e da tre alunni.

In sede di scrutinio finale viene accertata la validità dell’anno per ciascun studente in relazione alla frequenza tenendo conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente – Art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122 confermato dalla C.M. n 85 Prot. 7234 del 13 ottobre 2010 – che richiede la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Si valutano i casi critici alla luce della deroga, stabilita dal Collegio dei Docenti, prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Nell’attribuzione del giudizio di comportamento e di voto di ammissione all’Esame di Stato i docenti sono invitati a tener conto di:

  • assiduità della frequenza;
  • volontà ed impegno manifestati nei casi in cui il raggiungimento degli obbiettivi formativi e di conoscenza disciplinare specifica non siano stati completamente raggiunti;
  • interesse e profitto;
  • eventuali miglioramenti fatti registrare durante i periodi dedicati al recupero;
  • eventuale crescita delle motivazioni e degli interessi allo studio;
  • partecipazione alle attività complementari e/o integrative organizzate.

Si attribuisce il giudizio di comportamento tenendo conto della tabella di attribuzione approvata dal Collegio dei Docenti (allegato).
Gli aventi diritto al voto in merito alle valutazioni disciplinari e di comportamento sono tutti i Docenti della classe.
Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi; non è ammessa l’astensione dal voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni si effettuano per alzata di mano.
I docenti sono obbligati alla segretezza sui risultati degli scrutini finali e sulle relative discussioni.

9.8 VALUTAZIONE IRC  E ALTERNATIVA IRC

L’insegnante di religione partecipa con gli stessi diritti – doveri degli altri insegnanti; prende parte alle valutazioni periodiche e finali delle classi in cui presta servizio, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento di religione cattolica. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico. Per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica si esprimono gli insegnanti delle materie alternative.

Art. 10 NOMINA ED ATTIVITA’ DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

10.1 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

Possono essere eletti come Rappresentanti dei genitori coloro che abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso, svolgendo un’attività di coordinamento e rappresentanza della componente genitori nella propria classe di riferimento.
I rappresentanti dei genitori al Consiglio di classe, interclasse o intersezione vengono eletti all’inizio di ogni anno scolastico, durano in carica un anno e possono essere riconfermati anche per gli anni successivi.
Le elezioni dei Rappresentanti dei genitori vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre di ciascun anno. Sono previsti:
1 rappresentante per ogni classe della Scuola Primaria.
4 rappresentanti per la Scuola Secondaria di I° grado.
In caso di decadenza di un Rappresentante di classe per perdita dei requisiti o di rinuncia, il Dirigente Scolastico nomina in sua sostituzione il primo tra i genitori risultati non eletti della stessa classe.
I rappresentanti dei Genitori fanno parte di diritto del Comitato dei genitori.

10.2 COMPITI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

Il Rappresentante dei genitori ha i seguenti compiti:

  • farsi portavoce nei confronti dell’Istituzione scolastica di istanze, iniziative, proposte, necessità manifestate dalla maggioranza o, comunque, da un numero considerevole di genitori all’interno della propria classe
  • presenziare alle riunioni del Consiglio di classe (o interclasse o intersezione) in cui è stato eletto.
  • partecipare alle riunioni del Comitato dei genitori, facendosi eventualmente promotore di iniziative e/o richieste avanzate dalla maggioranza o, comunque, da un numero considerevole di genitori della propria classe
  • informare i genitori della propria classe, anche a mezzo posta elettronica e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal Corpo Docente, dal Consiglio d’Istituto, dal Comitato genitori
  • promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta
  • convocare l’Assemblea di classe su richiesta dei genitori, previa informazione al Dirigente Scolastico ed indicazione dell’ordine del giorno, ferma restando la facoltà di ciascun genitore di richiederne la convocazione. Di ciascuna Assemblea il Rappresentante dei Genitori redige un verbale in forma riassuntiva, che viene divulgato ai genitori anche a mezzo posta elettronica

Attività facoltative
Il Rappresentante dei genitori può rendersi disponibile a svolgere attività che possano essere di supporto al corpo docente o, comunque, all’Istituzione scolastica.
A tale scopo, il Rappresentante dei genitori può, nell’ambito della classe in cui è stato eletto, provvedere alle raccolte cumulative, per gli acquisti dei materiali necessari alla classe, delle quote dei contributi volontari e per tutte le varie iniziative.

Art. 11 ASSEMBLEA GENITORI
I genitori degli allievi hanno diritto di riunirsi in Assemblea.
Le assemblee dei genitori si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.
Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di interclasse.
Le assemblee dei genitori possono essere convocate su richiesta dei Rappresentanti dei genitori.
L’assemblea può essere effettuata, nei locali dell’istituto, previa richiesta autorizzata dal Dirigente Scolastico, con un preavviso di sette giorni lavorativi Il Rappresentante richiedente deve comunicare al Dirigente Scolastico: la data, l’orario, l’ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico autorizza lo svolgimento dell’Assemblea.
Il Rappresentante richiedente è tenuto ad avvisare i genitori con le modalità che riterrà più idonee.

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Ultimo aggiornamento

4 Ottobre 2019, 15:45