CIRC. 44 DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PERMANENTE DI DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI SCOLASTICI E PERTINENZE ESTERNE
Circ. n 45 a.
Data:
26 Settembre 2019
| Circ. n 45 | a.s. 2019/2020 | Milano, 26 settembre 2019 |
| PLESSO | SCUOLA | X DOCENTI |
| X PERSONALE ATA | ||
| X BRIANZA | X PRIMARIA | X SITO X AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
| X VENINI | X SECONDARIA I GRADO | X ATTI |
Oggetto: DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PERMANENTE DI DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI SCOLASTICI E PERTINENZE ESTERNE
Al fine di prevenire l’abitudine
al fumo e garantire un ambiente di
lavoro salubre, nonché conforme alle
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, si ricordano le disposizioni
normative in materia di divieto di fumo nei locali scolastici e adiacenze. Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n.
104 , Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
(GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce
testualmente:
Art. 4
(Tutela della salute nelle scuole)
1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il
comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r.
divieto di fumo) e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie.”.
I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto.
È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali
dell’edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all’aperto
di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo.
Tutti coloro (docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia
occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto
di fumo nei locali dove è vietato fumare, saranno sanzionati col pagamento di
multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi
a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori
l’infrazione della norma.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Si raccomanda di NON abbandonare la postazione di servizio.
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all’applicazione del divieto gli addetti con i seguenti compiti:
• vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
• vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni
e verbalizzarle
• notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione al trasgressore.
Tutto il personale è tenuto all’osservanza del presente dispositivo.
ADDETTI ALLA VIGILANZA:
plesso VENINI: Barbara Lamenta e Giulia Chiarelli
plesso BRIANZA: Marilena Genovese.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Polliani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993
Allegati
Ultimo aggiornamento
26 Settembre 2019, 09:48
I.C.S. SIMONA GIORGI – Milano