I.C.S. SIMONA GIORGI – Milano

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

1. CRITERI GENERALI

La presente procedura si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con D.P.R. n. 249 del 24/05/1998, e alle successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si fa riferimento al D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e alla Nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008.

  • I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
  • Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Una singola infrazione disciplinare, di non particolare gravità, non influirà sulla valutazione del profitto.
  • In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
  • Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
  • Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il consiglio di classe (organo di disciplina) per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il consiglio d’istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implichino l’esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all’esame di stato.

2. DOVERI DEGLI STUDENTI

A norma dell’articolo 3 del sopracitato Statuto:

  • Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere i loro impegni di studio.
  • Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
  • Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’articolo 1.3 (libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; rispetto reciproco di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale).
  • Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto. 29
  • Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture.
  • Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita dell’Istituto.

3. CLASSIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

  •  Le sanzioni sono ispirate al principio della gradualità e, se dovuto, anche a quello della riparazione e del pieno risarcimento del danno. Esse sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, e dell’eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato.
  • I provvedimenti disciplinari sono divisi in:
    • a. Sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica.
    • b. Sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.
    • c. Sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni
  • Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all’ordinamento vigente), l’avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l’obbligo del Dirigente scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all’interno dell’Istituto, durante l’attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all’Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, attività sportive o culturali o che, sebbene commesse esternamente, abbiano ricadute e/o conseguenze in ambito scolastico (es: mobbing nei confronti di compagni).Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l’uso improprio di strumenti tecnologici appartenenti all’Istituto.

5. PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE NON COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

a. Ammonizione verbale del Docente
Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e/o ne prende nota sul registro personale.

b. Ammonizione scritta del Docente
Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente.

c. Ammonizione scritta del Docente e allontanamento temporaneo dalla lezione
Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente.

Per i comportamenti più gravi o in caso di reiterazione, lo studente può essere allontanato sino al termine delle lezioni e/o i genitori possono essere invitati a prelevare il proprio figlio da scuola.

d. Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico
Il Dirigente scolastico o il Collaboratore di presidenza delegato, su segnalazione di un docente, annota l’ammonimento sul Registro di Classe e/o ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente.

Nei casi previsti dal Regolamento di Disciplina, il Coordinatore di classe convoca la famiglia.

6. PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A QUINDICI GIORNI

a. Il Dirigente Scolastico, (in sua vece il Vicepreside) e/o il Coordinatore di Classe convocano lo studente alla presenza di altri docenti, gli contestano l’inadempienza disciplinare e ascoltano le motivazioni a sua difesa.

b. Il Dirigente Scolastico, (in sua vece il Vicepreside) e/o il Coordinatore di Classe convocano, tramite il diario e/o telefonicamente i genitori dell’alunno comunicando l’avvio del procedimento disciplinare; in sede di riunione illustrano l’inadempienza del figlio/a e ascoltano le motivazioni della famiglia in difesa dell’alunno (Contradditorio). In tale circostanza sono illustrate ai genitori le successive fasi del procedimento disciplinare.

c. Il Dirigente Scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti e rappresentanti genitori) fissando di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall’evento. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

d. Il Consiglio di classe è l’Organo designato a deliberare il provvedimento disciplinare.

e. Comunicazione del provvedimento dovrà essere inviata alla famiglia tramite raccomandata a mano o raccomandata A/R.

f. Eventuale ulteriore convocazione della famiglia per l’esplicitazione della motivazione della motivazione della sanzione irrogata. In caso di inadempienza da parte della famiglia del rispetto dei giorni di sospensione, la sanzione sarà trasformata in “attività alternative all’allontanamento”, ma tale atteggiamento avrà ripercussione sul voto finale di comportamento.

Funzionamento del Consiglio di classe per l’irrogazione di sanzioni disciplinari

La seduta disciplinare del Consiglio di classe è divisa in due momenti:

  • Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell’evento (fase dibattimentale).
  • Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa).

La seduta del Consiglio di Classe è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) non possono partecipare membri in conflitto d’interesse. Ai fini della “presenza del numero legale” i membri in conflitto d’interesse sono esclusi dal computo.

Il Dirigente Scolastico, a fronte di casi complessi, verificata l’impossibilità di concludere in un’unica seduta l’intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

  • La decisione del Consiglio di Classe, adottata all’unanimità e/o a maggioranza debitamente motivata, è comunicata con atto formale alla famiglia dello studente.
  • Nel disporre l’allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe può individuare anche un’attività alternativa, utile alla comunità scolastica, solo se condivisa dalla famiglia. L’opzione per l’attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.
  • Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni; qualora prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato, invece, il competente Consiglio di Istituto che adotterà analoga procedura.

7. PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

Il Dirigente scolastico, constatato che l’infrazione rientra nella casistica indicata dal Regolamento di Disciplina propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d’Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d’Istituto è possibile ricorrere alla procedura d’urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

La seduta disciplinare dell’Organo competente è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell’evento: lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento ed essere assistito dai genitori. L’interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L’Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato e dei suoi genitori e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell’avvenuta convocazione.

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere: a tale momento l’alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell’Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della “presenza del numero legale”, i membri in conflitto d’interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l’impossibilità di concludere in un’unica seduta l’intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione dell’organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia dello studente.

La decisione del Consiglio di Classe, adottata all’unanimità e/o a maggioranza debitamente motivata, è comunicata con atto formale alla famiglia dello studente.

8. Attività alternativa all’allontanamento

In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di un’attività a favore della comunità scolastica. Tale attività, le cui finalità deve essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Consiglio di Classe. Per un certo periodo – variabile a seconda della mancanza disciplinare e della sanzione – lo studente frequenterà le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgendo operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio:

Pulizia:

  •  dei piani di lavoro dei banchi nelle varie aule;
  • delle attrezzature giacenti nelle aule di informatica;
  • dei banconi di lavoro della aule laboratorio;
  • dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica;
  • dei cortili esterni della scuola.

Semplici compiti esecutivi:

  •  biblioteca;
  • segreteria.

Altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe, dallo studente interessato dal provvedimento e/o dai suoi genitori.

 9. SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI COMMESSE DURANTE LE SESSIONI D’ESAME DI STATO

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’Esame di Stato sono di competenza della Commissione d’Esame e possono riguardare anche candidati esterni. Anche in questo caso, valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

10. RISARCIMENTO DEL DANNO

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l’onere del risarcimento del danno. Pertanto: chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno.

  • nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l’onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
  • nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumere l’onere del risarcimento.
  • qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l’onere della spesa; nel caso di un’aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l’aula viene equiparata al corridoio;
  • se i danni riguardano spazi collettivi quali: l’Atrio. Teatro, Auditorium, il risarcimento spetterà all’intera comunità scolastica.

È compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera alle famiglie degli studenti interessati la richiesta di risarcimento per la somma spettante;

  • Le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.
  • Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall’interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d’uomo non comportanti né l’uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.


11. IMPUGNAZIONI O RECLAMI

  • Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione, all’Organo di Garanzia interno.
  • L’Organo di Garanzia interno è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da due docenti, di cui uno svolge le funzioni di segretario e da due genitori, tutti designati dal Consiglio di Istituto. I docenti e i genitori sono designati dal Consiglio d’Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato del Consiglio.
  • In attesa delle designazioni, l’Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell’anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti.
  • Nel caso di conflitto d’interesse, subentra il membro supplente.
  • I membri supplenti sono così individuati: docenti e genitori presenti nella Giunta Esecutiva.


12. ORGANO DI GARANZIA: PROCEDURA

  • Ricevuta l’impugnazione, il Dirigente Scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione è sospesa in attesa della decisione dell’Organo di Garanzia.
  • La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta agli interessati. L’Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell’impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze.
  • La decisione dell’Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale. Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall’impugnazione.
  • Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l’impugnazione deve intendersi rigettata.

TABELLA DISCIPLINARE 1

TABELLA DISCIPLINARE 2

Tabella di riferimento

13 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Il C.d.C. può attribuire il voto di condotta secondo i seguenti criteri:

comportamento gravemente scorretto e/o pericoloso per la sicurezza di docenti, compagni e operatori della scuola.
Il C.d. C. decide per eventuali sanzioni disciplinari, che comportino la sospensione per un periodo inferiore ai 15 giorni, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n°5/2009 o rimanda al C.I per sanzioni disciplinari superiori ai 15 gg. In tal caso l’alunno può non essere ammesso alla classe successiva o agli esami.

comportamento scorretto – con o senza sospensione
Il C.d.C. può attribuire il presente giudizio in presenza di uno solo dei seguenti criteri:

  1. commette un grave atto di indisciplina
  2. reitera comportamenti negativi senza dimostrare alcun ravvedimento
  3. disturba frequentemente la lezione con interventi non pertinenti/inadeguati o senza alzare la mano (non ha autocontrollo)
  4. si comporta spesso scorrettamente con i compagni, li prende in giro e non li rispetta
  5. non porta il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni
  6. non rispetta gli insegnanti
  7. non rispetta le regole scolastiche
  8. si assenta da scuola all’insaputa dei genitori e falsifica la giustificazione
  9. falsifica le firme dei genitori sul libretto giallo e sulle verifiche

comportamento accettabile o appena accettabile

  1. talvolta disturba le lezioni con interventi non pertinenti/inadeguati o senza alzare la mano
  2. frequentemente si distrae o parla con i compagni
  3. non partecipa attivamente alle lezioni (con domande- richieste di spiegazioni -esprimendo le proprie opinioni)
  4. a volte non si comporta correttamente con i compagni, li prende in giro e non li rispetta
  5. non sempre si comporta in modo educato e corretto con gli insegnanti
  6. non rispetta le scadenze e i tempi assegnati
  7. non sempre rispetta le regole scolastiche

comportamento buono

  1. nel complesso, segue attentamente le lezioni (solo qualche volta qualche volta chiacchiera e si distrae), ma partecipa poco o non partecipa
  2. si comporta sempre correttamente con i compagni e li rispetta
  3. è sempre educato e corretto con gli insegnanti
  4. nel complesso, rispetta le regole scolastiche

comportamento responsabile

  1. segue le lezioni con attenzione costante e con interesse (senza distrarsi o chiacchierare)
  2.  partecipa attivamente alle lezioni (con domande – con richieste di spiegazioni- esprimendo le proprie opinioni)
  3. si comporta sempre correttamente con i compagni e li rispetta
  4. è sempre educato e corretto con gli insegnanti
  5. rispetta sempre le regole scolastiche

comportamento responsabile e maturo.
oltre ad avere conseguito tutti i punti previsti dal comportamento “responsabile”, è sempre disponibile ad aiutare i compagni in difficoltà e a collaborare costantemente con gli insegnanti nell’esecuzione delle attività programmate, dimostrando responsabilità e consapevolezza in tutte le situazioni.

Ultimo aggiornamento

4 Ottobre 2019, 15:46